La Cassazione penale: sì al sequestro del prototipo di un brevetto sequestrato

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21474 depositata lo scorso 4 giugno, ha confermato la legittimità del sequestro preventivo del prototipo di un brevetto già oggetto di precedente sequestro preventivo, in quanto illegittimamente sfruttato da parte degli imputati.

La vicenda cautelare in questione si inquadra nell’ambito di un procedimento per peculato e corruzione aggravata in cui gli imputati sono accusati di essersi appropriati di una ingente somma di denaro appartenente ad una società pubblica per destinarlo ad una ricerca senza alcun utile per la società pubblica in questione: da tale ricerca sarebbero infatti derivati 4 brevetti che sarebbero stati tuttavia illegittimamente intestati agli imputati anziché alla società pubblica “finanziatrice”; brevetti perciò sottoposti a sequestro preventivo. La questione decisa con la sentenza in questione riguardava in sostanza la possibilità di sottoporre a sequestro pure il prototipo realizzato secondo l’insegnamento di uno dei brevetti sequestrati. (…)

Con la decisione in parola, la Cassazione conferma la legittimità del sequestro del prototipo in quanto “bene materiale di diretta derivazione di un bene giuridico immateriale, uno dei brevetti, oggetto di tutela penale nel processo in corso di svolgimento ed anch’essi sottoposti a sequestro preventivo”. Il sequestro del prototipo assolve quindi, secondo la Suprema Corte, alla funzione impeditiva propria di tale misura, ovvero volta ad impedire che “la disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati” (art. 321 c.p.p.): tale funzione impeditiva, infatti, verrebbe chiaramente frustrata laddove, sottoposto a vincolo giuridico il brevetto, si consentisse l’utilizzazione del bene materiale realizzato in base ad esso.

La Corte precisa peraltro che sarebbe irrilevante, ai fini della legittimità del sequestro, l’eventuale terzietà della titolarità ovvero della disponibilità del prototipo  medesimo.

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