Imitazione servile della confezione di prodotti dei concorrenti: Trib. Milano, Sez. Specializzata in materia di impresa, sentenza n. 8817/2015

Con la sentenza n. 8817/2015 del 17.7.2015, la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano è tornata a pronunciarsi sull’imitazione anti-concorrenziale della confezione di prodotti di concorrenti (ne avevamo parlato ad esempio qui e qui).

La produttrice di una nota colla italiana aveva citato in giudizio un proprio ex distributore, lamentando che questi avesse importato e messo in commercio in Italia una colla di qualità e prezzo inferiore, il cui contenitore e la cui confezione esterna riproducevano pedissequamente quelli del proprio prodotto.

La società attrice affermava che queste condotte integrassero concorrenza sleale sub specie di imitazione servile confusoria, appropriazione di pregi e concorrenza parassitaria, oltre che violazione del marchio di fatto costituito, a suo dire, dalla confezione esterna dei propri prodotti, in seguito all’uso fattone per diversi anni sul mercato (dunque un marchio di forma di fatto, nella prospettazione dell’attrice).

Per tali presunti illeciti, l’attrice, che aveva già ottenuto provvedimenti di sequestro, inibitoria e ritiro dal commercio nel corso di un giudizio cautelare precedente quello di merito, chiedeva la conferma dei provvedimenti cautelari, la condanna al risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza.

La convenuta si era difesa sostenendo che la diversità dei formati in cui erano venduti i prodotti concorrenti (quantità più piccole: 20/35/50 gr contro 25/50/75/150 gr), la differenza di colore del tappo di chiusura dei rispettivi tubetti, la presenza del proprio marchio sia sul tubetto che sulla confezione esterna del proprio prodotto e la stessa differenza di qualità e prezzo, escludessero gli illeciti lamentati.

Nel giudicare il caso, il Tribunale di Milano ha preliminarmente negato che alla confezione del prodotto dell’attrice potesse essere riconosciuta natura di marchio di fatto, osservando che l’attrice stessa non aveva fornito la necessaria prova del radicamento presso il pubblico della convinzione che tale presunto marchio di forma fosse riconducibile alla propria azienda.

I giudici hanno, invece, ritenuto integrati gli illeciti concorrenziali dell’imitazione servile e dell’appropriazione di pregi.

Il Collegio ha osservato a tale riguardo come le confezioni esterne del prodotto della convenuta imitassero pedissequamente quelle dell’attrice (al punto da riprodurre un riferimento normativo sbagliato presente nelle seconde!), salvo che per la denominazione del prodotto, scritta comunque usando il medesimo colore e carattere, e per la presenza del marchio della convenuta, apposto su uno dei lati corti. La stessa somiglianza complessiva è stata riscontrata dai giudici nei tubetti contenenti le due colle, “ … così da determinare un forte richiamo nella percezione del consumatore, soprattutto al confronto a distanza che deve essere assunto a base della valutazione di confondibilità”.

In questo contesto, secondo il Collegio, “… l’apposizione di un diverso nome e marchio sulle confezioni non risulta decisivo, derivando dalla identicità dei packaging un richiamo che porta il consumatore a confonderli o quantomeno a collegare i due prodotti e ritenere che provengano dal medesimo produttore. Per il Collegio, anche il minor prezzo contribuirebbe all’effetto,“ … dal momento che il consumatore potrebbe ritenere trattarsi di un prodotto diverso (e ciò anche per la diversa qualità e le ridotte dimensioni delle confezioni) di provenienza della medesima impresa. L’offerta contestuale dei prodotti nel medesimo esercizio commerciale e la loro diversa qualità non avrebbero fatto che aggravare, ad opinione dei giudici, la portata della condotta della convenuta.

I giudici hanno ritenuto, inoltre, che il comportamento della convenuta abbia determinato agganciamento ed appropriazione di pregi del prodotto dell’attrice, integrando perciò anche l’ipotesi di cui al n. 2 dell’art. 2598 c.c..

Il Collegio ha invece negato la sussistenza dell’illecito di concorrenza sleale parassitaria, dato che gli atti imitativi hanno riguardato un solo prodotto di parte attrice, non potendosi dunque rilevare un vero e proprio parassitismo delle sue scelte imprenditoriali.

Così riconosciute, seppur in parte, le ipotesi di illecito prospettate dall’attrice, il Tribunale ha liquidato il danno patrimoniale da questa subito in misura pari agli utili conseguiti dal contraffattore, accertati in corso di causa con apposita consulenza tecnica contabile. Sebbene, infatti, tale criterio sia espressamente richiamato solo rispetto alla lesione di diritti di proprietà intellettuale, e i giudici avessero preliminarmente escluso la sussistenza dell’unico titolo in causa ascrivibile a questa categoria (il marchio di fatto invocato dall’attrice), essi hanno osservato che la giurisprudenza formatasi sull’art. 2598 c.c già da tempo ha indipendentemente elaborato il concetto che il risarcimento del danno derivante da illeciti concorrenziali possa essere quantificato assumendo come riferimento l’utile conseguito dal contraffattore.

Al danno di natura patrimoniale così determinato, i giudici milanesi hanno aggiunto un importo – pari alla metà di quello – a titolo di danno d’immagine, che, com’è noto, può essere riconosciuto anche in favore delle persone giuridiche. Hanno, inoltre, emesso inibitoria definitiva assistita da penale per la sua trasgressione, confermato il sequestro e l’ordine di ritiro dal commercio, condannato la convenuta alle spese ed ordinato la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della sentenza su un quotidiano di rilievo nazionale per una volta, a caratteri doppi del normale, a cura e a spese della convenuta.

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