Il Tribunale di Torino ordina al contraffattore di riacquistare i capi contraffatti già venduti, per ritirarli dal commercio

Secondo quanto si legge sulla stampa, lo scorso 27 giugno la Sezione Specializzata in Proprietà Intellettuale del Tribunale di Torino avrebbe emanato una significativa ordinanza a tutela di tre modelli di abiti della Blufin S.p.a., titolare dei marchi Blumarine e Blugirl, nei confronti di un’azienda napoletana accusata di aver imitato alcuni motivi floreali del brand carpigiano.

L’ordinanza risulta essere innovativa poiché, oltre a disporre l’inibitoria e il sequestro dei capi contraffatti, ne ha ordinato il ritiro dal commercio anche mediante obbligo di riacquisto da parte del contraffattore dei capi non più di sua proprietà ma già venduti a rivenditori indipendenti. Tale ordine deriva in sostanza da un’interpretazione estensiva degli artt. 124 e 131 del Codice della Proprietà Intellettuale (“CPI”), in base ai quali il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere il ritiro dal commercio dei beni costituenti violazione “nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità”.

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