Il Tribunale di Roma sulla tutela della fotografia

Con la sentenza n. 14758 del 12 settembre 2019, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda formulata da un fotografo contro la RAI per il risarcimento dei danni conseguenti all’utilizzo, all’interno di programmi di informazione, di una fotografia da lui scattata nel marzo 1992 durante un convegno, ritraente i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, divenuta nel frattempo iconica a seguito della violenta morte di entrambi e del loro acquisito rango di simboli dell’eroismo civile e della lotta alla mafia.  

L’attore sosteneva che la fotografia fosse stata mandata in onda più volte e pubblicata sul sito web della RAI, senza che gli fossero corrisposti i relativi diritti d’autore. Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, e la pubblicazione della sentenza.

Il Tribunale, pur accertata in capo al fotografo la titolarità dei diritti di sfruttamento economico in virtù del possesso da parte dell’attore del negativo della fotografia, ha negato, tuttavia, la qualifica di opera autoriale alla – seppur celebre – fotografia in questione, riconoscendole la più limitata tutela di fotografia c.d. “semplice”; da tale premessa in diritto è scaturito il rigetto della domanda per ragioni di prescrizione.

Nel motivare la decisione, il Tribunale ha ricordato che nell’attuale assetto normativo possono individuarsi tre diverse forme di tutela della fotografia:

  • la fotografia dotata di un particolare grado di creatività (c.d. “qualificato”), protetta come opera dell’ingegno ai sensi dell’art. 2 n. 7 LDA;

  • la fotografia dotata di un livello di creatività cd. “semplice”, tutelata nel quadro dei diritti connessi ex art. 87 e ss. LDA;

  • la fotografia sprovvista di qualsiasi grado di creatività (mera riproduzione di oggetti materiali), priva di qualunque tutela ai sensi del disposto del secondo comma dell’art. 87 LDA.

Nel caso di specie, secondo il Tribunale, la fotografia raffigurante i due magistrati non si caratterizza per un particolare grado di creatività e non può, pertanto, configurarsi quale opera autoriale, trattandosi piuttosto della testimonianza di una situazione di fatto – ossia un momento di svago tra due colleghi durante un congresso – che ricade nell’ambito applicativo dell’art. 87 e ss. LDA.

In merito, il Tribunale ha chiarito che una fotografia per poter essere considerata opera d’arte fotografica presuppone “una lunga accurata scelta da parte del fotografo del luogo, del soggetto, dei colori, dell’angolazione, dell’illuminazione e si concretizza in uno scatto unico, irripetibile nel quale l’autore sintetizza la sua visione del soggetto”.

Il Tribunale ha escluso, sul punto, che l’autore della fotografia in contestazione avesse scelto una particolare combinazione di posa, di luci, di inquadramento e di sfondo. Secondo il Tribunale, il carattere di opera d’arte fotografica dello scatto in questione non può nemmeno farsi derivare da particolari considerazioni circa l’eccezionalità dei soggetti, che fossero nell’intenzione del fotografo all’epoca dei fatti; posto che, presumibilmente, la fotografia non avrebbe assunto nessun successivo valore simbolico, se i soggetti rappresentati non fossero tragicamente morti per mano mafiosa.

Per riconoscere ad una fotografia valore di opera d’arte fotografica, ha continuato il Tribunale, essa “deve essere l’espressione di un progetto artistico, di uno stile, di un momento creativo”. Presupposti che, nel caso in oggetto, sono stati ritenuti insussistenti.

Il Tribunale ha concluso che la fotografia oggetto di causa è “semplice” e, pertanto, il periodo utile allo sfruttamento dei relativi diritti è quello ventennale, previsto dall’art. 92 LDA. Considerato che la foto risale al 1992 e che, dunque, i diritti ad essa connessi si sono prescritti, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea e condannato il fotografo alle spese di lite.

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