Il Tribunale di Milano su tutela delle informazioni riservate e storno di dipendenti

Con ordinanza dello scorso 26 febbraio il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ha ricapitolato i principi che disciplinano la concorrenza sleale per violazione di informazioni riservate e storno di dipendenti (R.G. 53629/18, Giudice dr.ssa Giani). Abbiamo recentemente parlato di una decisione su tema analogo qui su questo blog.

Nel caso di specie, tre agenti della ricorrente erano contestualmente receduti dai rispettivi contratti di agenzia e avevano poi contattato i clienti della ricorrente per offrire loro i prodotti della loro nuova mandante, concorrente della prima. Secondo la ricorrente, i suoi ex agenti e la sua concorrente avevano fatto ciò utilizzando le informazioni riservate della stessa ricorrente, quali documentazione contrattuale, informazioni sul parco macchine installato presso i clienti, piani di sviluppo aziendale, politiche aziendali e commerciali. Da qui l’avvio dell’azione cautelare nei confronti di tutti questi soggetti (i “resistenti”), per ottenerne l’inibitoria dal continuare le azioni contestate.

Nella decisione in esame la Giudice, dopo aver ascoltato alcuni informatori indicati dalle parti, conclude che le doglianze della ricorrente sono fondate e che la sottrazione delle informazioni da parte dei resistenti costituisce senz’altro atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, la decisione ricorda in particolare che “tale norma è applicabile anche qualora non sussistano tutti i requisiti degli artt. 98 e 99 c.p.i. [che tutela le informazioni riservate, n.d.a.], ad esempio perché le informazioni aziendali altrui siano facilmente accessibili o non adeguatamente protette“. La Giudice sottolinea peraltro che la riservatezza delle informazioni deve essere valutata con riferimento alla loro interezza e combinazione, e non è quindi esclusa dal fatto che singole informazioni siano di pubblico dominio o facilmente accessibili; nell’ordinanza, tuttavia, non viene valutato se le informazioni in esame possiedano o meno i requisiti di riservatezza necessari per renderle tutelabili anche ai sensi dei summenzionati artt. 98 e 99 del codice della proprietà intellettuale.

L’ordine precisa inoltre che “è indubbio che le informazioni circa la politica aziendale, gli elenchi clienti, le condizioni contrattuali applicate e in particolare i prezzi di vendita, la scontistica applicabile ai clienti e le relative percentuali di provvigioni che vengono pagate alle agenzie sono informazioni commerciali che hanno valore economico e che consentono a chi le utilizzi un vantaggio parassitario a danno del legittimo detentore“. La decisione inibisce quindi i resistenti dall’utilizzare e / o divulgare a terzi le informazioni in questione e dal contattare i clienti della ricorrente utilizzando tali informazioni per un periodo di dodici mesi, con una penale di € 5.000 per ogni violazione dell’ordine di inibitoria.

L’ordinanza procede poi alla valutazione della liceità o meno dello storno di dipendenti che pure era lamentato dalla ricorrente. In questo caso l’operato dei resistenti viene considerato lecito, risolvendosi nell’assunzione di un numero limitato di ex dipendenti ed ex agenti, di per sé ritenuto non sufficiente a destrutturare l’organizzazione della società ricorrente considerate le sue rilevanti dimensioni e la modesta incidenza del personale stornato. In merito, l’ordinanza precisa infatti che “lo storno è illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con modalità che mettano potenzialmente a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provochino alterazioni oltre la soglia di quanto possa essere ragionevolmente previsto, non suscettibili di essere assorbite ed elise attraverso un’adeguata organizzazione dell’impresa. Il passaggio di lavoratori ad altra impresa, nonostante i disagi e i danni ad esso fisiologicamente correlati, è di per sé lecito e conforme a norme di rilievo anche costituzionale (artt. 4, 35 e 41 Cost). Tale passaggio può acquistare connotati di illiceità soltanto in presenza di indici particolari, quali, ad esempio, la rilevanza quali-quantitativa dello storno, le modalità abnormi dell’induzione o ex se illecite perché confusorie, denigratorie o decettive”. Modalità che, come detto, non sono ritenute sussistere nel caso di specie, ragion per cui la relativa richiesta di inibitoria viene rigettata.

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