Il Tribunale di Milano conferma la tutela a Barilla contro i cuscini che imitano i suoi biscotti

Recentemente abbiamo parlato qui in questo blog della vertenza avviata da Barilla contro una società italiana (la “resistente”) che commercializza cuscini dalle forme e nomi analoghi a quelli di alcuni prodotti della ricorrente. Nella pronuncia cautelare lì commentata, il Giudice aveva riconosciuto la violazione dei marchi registrati da Barilla sui nomi dei prodotti in questione (Pan di Stelle, Galletti, Rigoli, Batticuori, Mooncake, Gocciole, Baiocchi, Abbracci, Ringo), ritenendoli rinomati e quindi tali da godere tutela extra-merceologica; aveva inoltre ritenuto che la resistente avesse posto in essere atti di concorrenza parassitaria ex art. 2598 co. 1 n. 3 c.c. agganciandosi indebitamente ai prodotti Barilla. In conseguenza, aveva inibito la resistente dall’utilizzare, commercializzare e/o promuovere, con qualunque mezzo, i cuscini in questione in abbinamento con i marchi di titolarità di Barilla o con segni simili che evochino quelli Barilla, aveva autorizzato il sequestro dei cuscini e stabilito una penale di € 100,00 per ogni eventuale violazione constatata dopo trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Contro tale pronuncia hanno interposto reclamo entrambe le parti. I due procedimenti di reclamo, poi riuniti, sono stati recentemente decisi dalla Sezione Specializzata milanese che, con ordinanza del 20 novembre scorso, ha integralmente rigettato il reclamo della resistente, accogliendo invece parzialmente quello interposto da Barilla e così ampliando la tutela concessa a quest’ultima.

I tre Giudici componenti il Collegio adito hanno infatti rilevato che, oltre alla già accertata violazione dei marchi Barilla, il comportamento della resistente costituisce altresì concorrenza sleale con riferimento alla ripresa delle forme dei prodotti in questione, a prescindere dal relativo marchio: “la pedissequa imitazione, in un settore diverso ma comunque potenzialmente occupabile dalla ricorrente attraverso operazioni di merchandising, ha consentito alla resistente di appropriarsi parassitariamente degli investimenti che la ricorrente ha fatto per l’immissione sul mercato e l’accreditamento dei propri prodotti sino a trasformarli in un fenomeno di costume, così godendo di un vantaggio competitivo, nel diverso settore dei cuscini di arredo, alla cui creazione non ha per nulla contribuito e pregiudicando la possibilità della ricorrente di concedere a terzi una legittima licenza di sfruttamento”. In conseguenza di ciò, l’ordinanza in commento inibisce alla resistente ogni ulteriore commercializzazione e promozione dei cuscini riproducenti pedissequamente le forme dei prodotti della Barilla (a prescindere dal nome con cui essi vengano chiamati), anche in questo caso con fissazione di penale di € 100 per ogni eventuale violazione constatata dopo trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L’ordinanza rileva peraltro che “considerato che la condotta della resistente ha operato essenzialmente sul piano comunicazionale, nel quale si è indebitamente appropriata degli sforzi promozionali di Barilla, può essere accolta la pretesa dell’attrice, ed il relativo reclamo, disponendo la pubblicazione del presente provvedimento nella home page dei siti web e sulle pagine Facebook ed Instagram della resistente, per il tempo di sei mesi decorrente dieci giorni dopo la comunicazione della presente ordinanza”.

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