Il Tribunale di Firenze tutela il Vino Nobile di Montepulciano

Con la sentenza n. 3575/2015 del 21 ottobre 2015, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Firenze, chiamata a pronunciarsi su questioni di marchi e indicazioni geografiche relative a prodotti vinicoli, ha assegnato un’importante vittoria al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, in provincia di Siena.

Il Consorzio aveva agito per la tutela dei marchi collettivi (nazionali, comunitari e internazionali) “Nobile”, “Vino Nobile” e “Vino Nobile di Montepulciano” e della denominazione di origine controllata corrispondente a quest’ultimo contro due aziende pur esse toscane, l’ “Azienda Agricola Nobile Prima” e la “Nobile Prima Srl”, che utilizzavano la dicitura “Nobile Prima”, oltre che come ditta e nome a dominio, anche apponendola sull’etichetta dei propri vini, prodotti nella zona del Chianti.

Secondo il Consorzio, tali condotte costituivano violazione dei propri marchi e della propria denominazione di origine, oltre che concorrenza sleale confusoria e per appropriazione di pregi, meritevoli di inibitoria, risarcimento del danno e altre pronunce accessorie.

La prima linea di difesa opposta dalle convenute contro l’azione del Consorzio è consistita in domande riconvenzionali di decadenza e di nullità dei marchi azionati.

In sintesi, le convenute hanno sostenuto anzitutto che, in relazione ad alcune modifiche regolamentari relative alla d.o.c. “Montepulciano d’Abruzzo” (in cui il nome Montepulciano indica un vitigno e non una località), la denominazione “VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO” non fosse più tutelata e che, anzi, i marchi dell’attrice fossero divenuti ingannevoli circa la provenienza del prodotto, dovendo pertanto dichiararsi decaduti. In subordine, le convenute hanno sostenuto che i marchi del Consorzio difettassero di novità, e dovessero quindi essere dichiarati nulli, in relazione all’uso da parte di una di esse del segno “Nobile Prima” come ditta, nome a dominio e marchio sin dal 2001, in epoca precedente alla registrazione del più risalente di quelli; e anzi fossero stati posteriormente registrati in malafede dal Consorzio.

Il Tribunale di Firenze ha, tuttavia, rigettato entrambe le domande delle convenute. Esso ha anzitutto accertato che la denominazione “Vino Nobile di Montepulciano” (in cui il nome Montepulciano indica la nota località nel senese) riconosciuta come d.o.c. sin dal 1966 e d.o.c.g. sin dal 1980 è ancora tutelata dall’ordinamento, e che i relativi marchi, lungi dall’essere decaduti, differenzino il prodotto (ricavato dal vitigno Sangiovese) dal Montepulciano d’Abruzzo, identificandone appunto l’origine geografica.

Quanto al preteso difetto di novità, il Tribunale, accogliendo le argomentazioni del Consorzio, ha osservato che la denominazione di origine e il marchio “VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO”, anche nelle sue forme sincopate “VINO NOBILE” e “NOBILE”, pur essendo stati registrati come marchio in epoca relativamente recente, avevano già acquisito notorietà ben prima che l’azienda concorrente si affacciasse sul mercato dei vini: il nome “VINO NOBILE” si trova per la prima volta in un documento del secolo XVIII, mentre la prima annata del “Vino Nobile di Montepulciano” risale al 1959; inoltre, il “Vino Nobile di Montepulciano” ottiene il riconoscimento come d.o.c. nel 1966 e come d.o.c.g. nel 1980, mentre il Consorzio tutela e promuove tale vino sin dalla sua costituzione nel 1992. In aggiunta, il Tribunale ha osservato che, utilizzando i marchi del Consorzio come stringhe di ricerca, i motori di ricerca restituivano risultati per la maggior parte convergenti verso il vino prodotto in provincia di Siena.

Ed invero, secondo il Tribunale di Firenze, i marchi del Consorzio, lungi dall’essere stati registrati in malafede o privati di novità dal preuso delle convenute, sono stati contraffatti da queste.

Sul punto, i Giudici fiorentini hanno preliminarmente rilevato che il cuore di tutti i marchi del Consorzio è costituito dalla parola “NOBILE”, concettualmente distante dal prodotto che contrassegna e, quindi, costituente segno c.d. “forte”. Il toponimo “MONTEPULCIANO”, nei segni che lo contengono, varrebbe invece a collegare il prodotto al Consorzio, unitamente alle parole VINO NOBILE. In particolare il marchio VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO è idoneo, secondo il Collegio, a richiamare in maniera diretta e immediata nella percezione del consumatore medio normalmente avveduto ed informato il noto prodotto e a differenziarlo dal Montepulciano d’Abruzzo.

Ciò premesso, il segno “Nobile Prima”, anche nella versione complessa (figurativa e descrittiva) presente nelle etichette delle convenute, richiamerebbe nella mente del consumatore mediamente avveduto i marchi di titolarità del Consorzio proprio a causa dell’uso del cuore di quelli, la parola “NOBILE”. Secondo il Tribunale, applicando l’insegnamento per cui il marchio “forte”, nel raffronto tra segni, rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del nucleo individualizzante, “l’aggiunta della parola PRIMA dopo la parola NOBILE nel segno di parte convenuta dà luogo ad una variante innocua, inidonea ad apportare novità e conseguente differenziazione al medesimo, rispetto ai marchi attorei, il cui cuore risulta, conseguentemente, palesemente contraffatto”. Ciò determinerebbe un rischio di confusione per pubblico o anche associazione tra due segni, fermo restando che i marchi notori come quelli del Consorzio sono tutelati anche in assenza di tale rischio se il loro uso senza giusto motivo consente di trarne indebito vantaggio o arreca pregiudizio al titolare.

Per analoghe ragioni, in virtù del principio dell’unitarietà di tutti i segni distintivi, è stato ritenuto dal Collegio violare i diritti di marchio del Consorzio anche l’uso della dicitura “Nobile Prima” come ditta e come nome a dominio.

Più articolata la posizione del Tribunale sulle questioni di concorrenza sleale. In particolare, i Giudici hanno negato la sussistenza della concorrenza sleale confusoria in ragione della notevole diversità grafica tra le etichette dei vini del Consorzio  e quelle delle convenute e del diverso luogo di produzione dei vini dei concorrenti.

Il Tribunale ha invece ritenuto sussistere l’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 n. 2) c.c. per appropriazione di pregi “… attesa la chiara consapevolezza da parte delle convenute della predivulgazione e della notorietà sul mercato dei marchi attorei e la forte somiglianza dei segni a confronto, finalizzata alla appropriazione degli specifici pregi del VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO o comunque per equiparare in qualche modo ad esso i propri prodotti”.

Avendo accertato la contraffazione dei marchi e uno dei due titoli di illecito concorrenziale, il Tribunale ha disposto l’inibitoria nei confronti delle convenute dell’uso del segno “Nobile Prima” come ditta, nome a dominio e in generale segno distintivo, ordinando altresì il trasferimento coattivo del nome a dominio nobileprima.it a favore del Consorzio. Ha, inoltre, condannato le convenute in solido al risarcimento del danno che, in assenza di elementi per una quantificazione analitica, ha liquidato equitativamente in Euro 30.000 e ordinato la pubblicazione della sentenza per estratto del dispositivo su quotidiano di rilevanza nazionale a spese delle convenute.

La sentenza, naturalmente, è appellabile e potrebbe essere riformata in sede di impugnazione.

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