Il Tribunale di Brescia sull’uso descrittivo del marchio e sul ritardo nell’azione

Con due recentissimi provvedimenti cautelari, rispettivamente di prime cure e reclamo, la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Brescia si è pronunciata sulla questione dell’uso descrittivo del marchio da parte del rivenditore di prodotti originali riportanti tale marchio.

La vertenza ha visto contrapporsi da un lato Montblanc Italia e dall’altro un’azienda del noto gruppo bresciano Giustacchini, attivo in Lombardia e Veneto nella commercializzazione di prodotti per l’ufficio, tra cui anche i prodotti – originali – di Montblanc. Ad agire in giudizio in via cautelare era stata proprio quest’ultima: nonostante l’originalità dei prodotti Montblanc legittimamente rivenduti da Giustacchini, la multinazionale riteneva che Giustacchini non avrebbe dovuto utilizzare – nei propri negozi di prodotti per l’ufficio – cartelloni espositivi recanti il marchio Montblanc. Secondo la ricorrente, un simile utilizzo del suo marchio sarebbe infatti stato lesivo dei suoi diritti, ragion per cui essa chiedeva che fosse ordinato a Giustacchini di cessare l’uso dei cartelloni espositivi.

Costituitasi in giudizio, Giustacchini opponeva che l’uso dei cartelloni espositivi in questione rientrava invece nell’uso descrittivo lecito del marchio, espressamente consentito ai rivenditori di prodotti originali dall’art. 21 del Codice della Proprietà Intellettuale (“CPI”, D. Lgs. n. 30/2005). Tale difesa veniva accolta, con rigetto del ricorso di Montblanc e condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite, dal Giudice di prime cure dr. Del Porto, il quale concludeva che “l’esposizione dei prodotti Montblanc in un mobile, nelle cui vetrine appaiono anche ulteriori prodotti, contrassegnati da diversi marchi, rende evidente l’uso meramente descrittivo che Giustacchini fa del marchio Montblanc, che appare utilizzato al solo fine di una migliore “presentazione” dei prodotti Montblanc (commercializzati lecitamente)”.

L’ordinanza di prime cure veniva quindi impugnata da Montblanc, che nel proprio reclamo ripeteva le proprie istanze, a cui di nuovo resisteva Giustacchini. Ancora una volta, con ordinanza dello scorso 17 dicembre (questa volta emessa da un Collegio di tre giudici: Presidente dr. Rosa, G. Relatore dr.ssa Baldissera, terzo Giudice dr. Nanni), le pretese di Montblanc venivano rigettate con condanna di quest’ultima alle spese. Il Collegio concludeva in particolare che “le concrete modalità di impiego dei cartelli pubblicitari recanti il marchio “Montblanc” da parte di Giustacchini rientrano nell’uso descrittivo del marchio registrato, lecito ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 30/2005 ”.

Nell’ordinanza collegiale veniva poi affrontato anche il noto tema giuridico del ritardo nella reazione del ricorrente (di cui abbiamo parlato anche qui in questo blog), che secondo gran parte della giurisprudenza escluderebbe in radice la sussistenza del requisito del periculum in mora. L’ordinanza mostra di condividere tale orientamento, concludendo che “il difetto di una situazione di urgenza, che richieda e giustifichi il rimedio cautelare, può essere significativamente desunto dallo stesso ritardo con cui Montblanc ha chiesto la tutela cautelare. Infatti, già mesi prima di proporre il ricorso, Montblanc aveva diffidato Giustacchini, senza poi assumere, per molto tempo, alcuna iniziativa giudiziaria. In tale contesto, deve ritenersi che l’inerzia manifestata da Montblanc sia un chiaro indice dell’assenza del periculum in mora, dovendosi dedurre da tale protratta inattività, l’assenza di un concreto pregiudizio, caratterizzato da gravità e irreparabilità, come richiesto in sede cautelare”.

Indietro
Indietro

La Commissione Europea sanziona Johnson & Johnson e Novartis per aver ritardato l’ingresso dei generici

Avanti
Avanti

App, social network e giurisdizione del giudice italiano