Il Tribunale di Bologna sulla tutela del know-how

Lo scorso 27 luglio, il Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in Materia di Impresa – ha emanato una sentenza (n. 2340/15) che ripercorre i principi della tutela del know-how consolidatisi nella nostra giurisprudenza.

I Giudici hanno in sostanza ricordato che le informazioni aziendali riservate ricevono tutela sia ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., sia ai sensi dell’art. 2598 co. 1 n. 3 c.c. in materia di concorrenza sleale. Nel caso di specie è stato accertato che le informazioni per cui l’attrice chiedeva tutela erano segrete ed avevano valore economico in quanto segrete, così integrando due dei tre requisiti posti dall’art. 98 c.p.i. per la loro tutelabilità; tuttavia, non risultava integrato il terzo requisito previsto dalla norma, ovvero che le informazioni fossero altresì sottoposte a misure (tecniche e normative) adeguate a mantenerle segrete. Di conseguenza, tali informazioni non potevano considerarsi tutelate ex art. 98 c.p.i, e non poteva perciò applicarsi, alla loro sottrazione da parte della azienda concorrente convenuta in giudizio, l’art. 99 c.p.i. che vieta l’acquisizione, rivelazione e/o utilizzazione abusiva di informazioni segrete altrui tutelate dall’art. 98.

Nonostante ciò, precisa il Collegio, l’art. 99 CPI “fa salva, in ogni caso, la normativa in materia di concorrenza sleale”, ciò che “consente di ritenere sempre configurabili le fattispecie di concorrenza sleale costituite dall’utilizzazione di notizie riservate o, in genere, dall’utilizzazione di know-how aziendale, a condizione che l’utilizzo avvenga secondo modalità scorrette e che sia potenzialmente foriero di danno concorrenziale, potenziale o attuale”. Ciò vale anche nel caso in cui le informazioni riservate non possiedano tutti i requisiti di cui all’art. 98 c.p.i.; quindi anche nel caso, come quello in esame, in cui le informazioni erano sottoposte a misure ritenute non adeguate a mantenerle segrete.

La configurabilità della concorrenza sleale, precisano poi i Giudici, richiede “che le notizie rivelate a terzi o da questi acquisite o utilizzate fossero destinate a non essere divulgate al di fuori dell’azienda, dovendosi, perciò, trattare di informazioni riservate, nel senso di non facile accessibilità al loro contenuto. Costituisce, dunque, condotta di concorrenza sleale per violazione dei principi della correttezza professionale la condotta, potenzialmente dannosa, volta a carpire notizie riservate, anche non costituenti segreto industriale, relative ai processi produttivi e alle sostanze utilizzate per realizzare un dato prodotto da parte di un’impresa concorrente, senza necessità di accertare la presenza di prodotti simili sul mercato (Cass. Civ. Sez. I, 20/01/2014, n. 1100). Conseguentemente, deve ritenersi violato il regime di leale concorrenza, a norma dell’art. 2598 n. 3 c.c., anche da parte di chi risparmia, con la sottrazione di dati riservati, quei tempi e quei costi di una autonoma ricostruzione delle informazioni industrialmente utili: con il conseguente compimento di atti concorrenzialmente sleali in relazione ad ogni acquisizione avvenuta per sottrazione e non per autonoma capacità di elaborazione”.

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