Il concetto di parodia e i suoi limiti: la recente interpretazione della Corte di Giustizia Europea

È stata pubblicata ieri un’interessante decisione della Corte di Giustizia Europea, interpellata dalla Corte d’Appello belga sulla natura, il significato e i limiti della nozione di “parodia” quale eccezione ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico di opere protette, eccezione di cui gli Stati membri hanno facoltà di disporre conformemente all’articolo 5 della Direttiva 2001/29/CE (Direttiva Infosoc) sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Secondo la direttiva, gli Stati membri possono, infatti, consentire che un’opera venga utilizzata a scopo di caricatura, parodia o “pastiche”, anche senza il consenso dell’autore.

Nello specifico la questione era stata sollevata dalla Corte d’Appello belga, chiamata a risolvere la controversia nata tra Il sig. Deckmyn, membro di un partito politico fiammingo, e gli eredi e gli altri titolari dei diritti connessi sull’opera di Vandersteen, fumettista degli anni Sessanta. Il primo, nel corso di una manifestazione politica, aveva realizzato e distribuito alcuni calendari la cui copertina raffigurava un disegno molto simile a quello della copertina di uno degli album di fumetti dell’artista belga. Tale disegno riprendeva l’episodio raffigurato nell’opera originale ma modificava i tratti dei personaggi rappresentati a chiari fini parodistici e di propaganda politica.

Gli eredi dell’autore avevano agito quindi in giudizio per la violazione dei diritti d’autore sull’opera, contestando che l’opera derivata potesse rientrare nell’eccezione prevista per i casi di parodia in quanto priva del carattere di originalità. Essi si dolevano inoltre del fatto che l’opera in questione trasmettesse un chiaro messaggio discriminatorio e chiedevano pertanto che la stessa non venisse associata all’originale.

La Corte di Giustizia Europea, chiamata dal giudice a quo a precisare le condizioni che un’opera deve soddisfare per poter essere qualificata come parodia, ha anzitutto chiarito che:

–          la nozione di parodia ha carattere autonomo nel diritto dell’Unione e deve pertanto essere interpretata in modo uniforme nel territorio di quest’ultima secondo il significato abituale del termine nel linguaggio corrente;

–          le caratteristiche essenziali della parodia sono, da un lato, quella di evocare un’opera esistente da cui essa si deve differenziare in maniera percettibile e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio; non è invece richiesto un carattere originale che sia diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto l’opera parodiata.

Per quanto riguarda invece il tema del carattere discriminatorio dell’opera derivata  il giudice europeo ha stabilito che, qualora la parodia trasmetta un messaggio discriminatorio, producendo così l’effetto di associare quest’ultimo all’opera originale, i titolari hanno, in linea di principio, un legittimo interesse ad impedire che l’opera protetta venga associata ad un siffatto messaggio. La Corte sottolinea infatti la necessità di rispettare il giusto equilibrio tra gli interessi e i diritti degli autori e degli altri titolari di diritti connessi e la libertà di espressione dell’utente di un’opera protetta, il quale si avvalga dell’eccezione per parodia ai sensi del citato articolo 5.

Qualora venga accertato che il disegno in questione presenta le caratteristiche essenziali della parodia e rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’eccezione prevista dalla Direttiva 2001/29/CE, spetterà al giudice belga valutare se la forma espressiva concretamente scelta rispetti il giusto equilibrio tra i divergenti interessi delle persone coinvolte, o, viceversa, l’opera violi l’ulteriore limite del carattere discriminatorio.

Per quanto riguarda l’applicazione del concetto di parodia in Italia, a differenza che in Belgio, l’eccezione “per parodia” prevista dall’art. 5 della Direttiva 2001/29/CE non è mai stata espressamente recepita nella normativa nazionale in materia di diritto d’autore. La liceità della parodia è stata, tuttavia, spesso riconosciuta dalla nostra giurisprudenza, sia richiamando la libertà di espressione riconosciuta dall’articolo 21 della Carta Costituzionale e la libertà dell’arte e della scienza prevista dall’art. 33, sia invocando l’articolo 70 della legge sul diritto d’autore, che riconosce e tutela le finalità di critica perseguite dall’utilizzatore.

Qui il testo integrale della sentenza.

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