eBay vs L’Oréal: la CGUE sulla responsabilità degli ISP per violazione di marchi da parte degli utenti

Con sentenza di ieri 12 luglio 2011 nel caso L’Oréal vs eBay (C 324-09) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) è tornata ad occuparsi della responsabilità degli Internet Service Provider (ISP) in relazione alle violazioni, ad opera dei loro utenti, di diritti altrui (in questo caso diritti di marchio). La decisione fa seguito al noto precedente 23 marzo 2010 della medesima CGUE nel caso Google vs. Luis Vuitton (C-236/08 e C-238/08), che sempre in un caso di violazione di marchio ha concluso che l’ISP è responsabile dei dati memorizzati quando “essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi”.

Nel caso in questione la L’Oréal lamentava la messa in vendita su eBay, senza il proprio consenso, di prodotti recanti i propri marchi. Ciò secondo l’attrice costituiva violazione dei propri diritti di marchio, in alcuni casi perchè si trattava di prodotti non originali, in altri casi perchè si trattava di campioni gratuiti non destinati alla vendita ovvero di prodotti non destinati allo Spazio Economico Europeo (SEE) o ancora venduti senza imballaggio. Di tale violazione secondo la L’Oréal sarebbe responsabile, assieme agli utenti che effettuano le vendite, anche la medesima eBay, posto che questa visualizza i marchi dell’attrice sul suo sito ed ha registrato come keywords tali marchi nell’ambito del servizio AdWords di Google, per far comparire link sponsorizzati ai prodotti venduti sul proprio sito tra i risultati delle ricerche effettuate dagli utenti. (…)

La CGUE, adita su rinvio pregiudiziale della High Court of Justice inglese avanti alla quale pende la causa di merito, ha precisato innanzitutto che eBay è un Internet Service Provider ai sensi della direttiva sul commercio elettronico (n. 31/2000), dal momento che essa offre “un servizio su internet consistente nell’agevolare i rapporti tra i venditori e gli acquirenti di prodotti“. In aggiunta, dice la La CGUE, “è pacifico che la eBay immagazzina, vale a dire memorizza sul proprio server, dati forniti dai suoi clienti. La eBay effettua tale memorizzazione ogni volta che un cliente apre presso di essa un account e le fornisce i dati circa le proprie offerte in vendita. Inoltre, la eBay è normalmente ricompensata in quanto riscuote una percentuale sulle operazioni effettuate a partire da tali offerte in vendita“.

Precisato quanto sopra, per comprendere se eBay sia responsabile per le violazioni di marchi commesse dai suoi utenti è necessario verificare che ruolo essa abbia in relazione a tale illecito. Benché precisi che tale verifica spetti in concreto al Giudice di rinvio, la CGUE sembra propendere per riconoscere un ruolo attivo di eBay nell’illecito: essa infatti rileva che, laddove l’ISP non fornisce ai suoi utenti un servizio “neutro” bensì una vera e propria assistenza nelle vendite, “consistente segnatamente nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte“, esso “non ha una posizione neutra tra il cliente venditore e i potenziali acquirenti, ma svolge un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte“. In tal caso, dice la Corte, l’ISP non può godere delle esenzioni di responsabilità previste per gli ISP “neutri” dalla Direttiva 31/2000. Peraltro, aggiunge la CGUE, se anche l’ISP non avesse il ruolo attivo appena descritto, in ogni caso non si potrebbero applicare in suo favore le deroghe alla responsabilità per i contenuti caricati dagli utenti qualora esso fosse stato messo al corrente dell’illiceità di tali contenuti, sia per averla scoperta di propria iniziativa sia per esserne stato informato da terzi.

La CGUE conclude infine affermando che il diritto della UE impone agli Stati membri di far sì che i propri organi giurisdizionali competenti in materia di proprietà intellettuale possano ordinare agli ISP di adottare provvedimenti che contribuiscano sia a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti, sia a prevenire nuove violazioni; tra di esse vengono in particolare menzionate la “sospensione dell’autore della violazione” nonchè le “misure che consentano di agevolare l’identificazione” degli autori delle violazioni.

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