Corte di Giustizia UE in G-Star/Cofemel: è ancora necessario il valore artistico per la tutela autoristica del design?

Pubblicato in Diritto 24

Lo scorso 12 settembre è stata pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia Europea nel caso G-Star v. Cofemel (C-683/17), relativo in sostanza alla possibilità di accordare tutela di diritto d’autore a dei modelli di capi di abbigliamento.

La pronuncia era particolarmente attesa perché ci si aspettava che chiarisse se la normativa degli Stati membri possa subordinare la tutela autoristica del design alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto al solo carattere creativo (originalità) previsto per le altre opere oggetto di tutela. La questione rileva in particolar modo in Italia, in cui la normativa vigente, all’art. 2 n. 10 L.d.A., richiede in effetti l’ulteriore requisito del “valore artistico” che i nostri Giudici spesso ravvisano solo nelle opere che hanno ottenuto particolare apprezzamento da parte del pubblico e riconoscimenti in ambito culturale, come attestato dall’esposizione in musei ovvero dalla pubblicazione in cataloghi o riviste del settore. Il difetto di questa impostazione è che essa chiaramente porta a concedere tutela solo alle opere presenti sul mercato da lungo tempo negandola invece alle opere più recenti, tra l’altro in apparente violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

La pronuncia in esame purtroppo non appare chiarissima sul punto, anche a causa delle modalità di formulazione delle domande da parte del giudice portoghese del rinvio. I quesiti, infatti, non chiedono se simili requisiti possano essere pretesi in aggiunta rispetto al carattere creativo, ma sembrano piuttosto domandare se essi possano essere richiesti in alternativa a quest’ultimo.

Nonostante ciò, la motivazione della decisione appare effettivamente affermare che nessun requisito ulteriore possa essere richiesto dalla normativa nazionale. Nella motivazione, la CGUE ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno l’obbligo di prevedere il diritto esclusivo, per gli autori, di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere, laddove la nozione di opera “presuppone il ricorrere di due elementi cumulativi. Da una parte, tale nozione implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore. Dall’altra parte, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione” (punto 29). Il primo requisito, dell’originalità, sussiste laddove l’opera “riflette la personalità del suo autore, manifestando sue scelte libere e creative” (punto 30) e non essendo invece dettata da considerazioni di carattere tecnico, regole o altri vincoli; il secondo requisito sussiste ove si è in presenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività (punto 32), in modo che sia i terzi che le autorità possano conoscere con precisione gli oggetti protetti.

Precisato questo, la Corte afferma quindi che “Quando un oggetto presenta le caratteristiche ricordate ai punti 30 e 32 della presente sentenza, e costituisce pertanto un’opera, esso deve beneficiare, in tale qualità, di una tutela ai sensi del diritto di autore, conformemente alla direttiva 2001/29, ove la portata di tale tutela non dipende dal grado di libertà creativa di cui ha goduto il suo autore e non è pertanto inferiore a quella di cui gode ogni opera che ricade in detta direttiva” (punto 35). Nello specifico, i disegni/modelli “sono qualificabili come «opere», ai sensi della direttiva 2001/29, se soddisfano le due esigenze menzionate al punto 29 della presente sentenza” (punto 48). La Corte di Giustizia non sembra quindi lasciare alcuna possibilità di pretendere requisiti ulteriori, e sembra perciò ostare alla normativa italiana che richiede la sussistenza del valore artistico. Si tratterà di vedere ora come questa decisione sarà recepita nel nostro ordinamento.

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Il diritto di attribuzione della paternità di un’opera può essere violato dall’omessa menzione dell’autore

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Contraffazione di brevetto e sequestro probatorio. Corte di Cassazione penale n. 29391/2019