Caso Pogba: il Tribunale Nazionale Antidoping condanna il calciatore a 4 anni di squalifica, e ora?

Nell’agosto 2023 Paul Pogba, noto calciatore della Juventus e della nazionale francese, a seguito di un controllo antidoping, fu trovato positivo al testosterone, rientrante nella lista delle sostanze e dei metodi proibiti predisposti dalla WADA (World Anti-Doping Agency). Il calciatore dichiarò di aver assunto durante le vacanze estive un integratore, inconsapevole del fatto che tale prodotto contenesse una sostanza proibita.

Le fonti regolatrici della materia in Italia sono due: il Codice Mondiale Antidoping WADA e il Codice Sportivo Antidoping di Nado Italia, documento tecnico attuativo del Codice WADA. Quando è disposto un controllo antidoping vengono raccolti sull’atleta due diversi campioni, successivamente spediti in forma anonima al laboratorio preposto alle analisi, dove è effettuato il test esclusivamente sul campione A. Nel caso in cui emerga una possibile violazione della normativa antidoping, ne è data informazione all’Ufficio Procura Antidoping che, accertata l’identità del soggetto cui corrisponde il campione, informa di tale esito società, atleta e organismi sportivi competenti. A questo punto l’atleta risultato positivo al test effettuato sul campione A potrà essere sospeso in via cautelare e, allo stesso tempo, potrà richiedere, entro tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, che sia effettuata una controanalisi sul secondo campione prelevato (c.d. campione B). I risultati delle controanalisi, svolte sempre dal medesimo laboratorio, sono inappellabili.

L’iter appena descritto è stato puntualmente seguito nel caso in esame dove, una volta rinvenuta la positività al primo campione, è stata disposta la sospensione dell’attività agonistica nei confronti del calciatore francese. Il giocatore ha deciso di richiedere le controanalisi che tuttavia confermavano la positività al testosterone.

È stato così aperto un procedimento davanti al Tribunale Nazionale Antidoping per violazione della normativa antidoping. La pena massima prevista è di 4 anni, ma è possibile una riduzione della metà qualora si dimostri l’assenza del dolo nell’utilizzo della sostanza dopante.

Il 29 febbraio 2024 arrivata la tanto attesa decisione da parte del Tribunale Nazionale Antidoping che ha condannato Paul Pogba a 4 anni di squalifica, costringendolo a stare lontano dai campi da gioco fino al settembre 2027 e anticipandone di fatto il termine della carriera ad alti livelli.

Cosa potrà fare ora il calciatore, il quale ha già espresso il proprio disappunto per la sentenza ritenendola eccessivamente severa? Sarà intanto necessario attendere che venga pubblicata la motivazione, il che dovrebbe avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione del dispositivo (non ancora disponibile nel momento in cui si scrive)

A questo punto la normativa antidoping dà la possibilità all’atleta di appellare la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS) entro il termine perentorio di 21 giorni dalla data di ricevimento della decisione. L’appello non ha effetto sospensivo della decisione di primo grado; di conseguenza il giocatore, che da parte sua ha già annunciato di voler appellare la decisione, non potrà riprendere la propria attività agonistica nelle more del procedimento.

Naturalmente,la Juventus sta seguendo da spettatrice interessata la vicenda processuale che riguarda il proprio tesserato, in attesa di prendere una decisione definitiva in merito al contratto del francese. Nel frattempo la società bianconera, in applicazione dell’art. 11.4 del nuovo accordo collettivo stipulato tra Lega Nazionale Professionisti Serie A e Associazione Italiana Calciatori, ha notevolmente ridotto il compenso del francese. Difatti l’accordo, predisposto a seguito della recente riforma del diritto sportivo, prevede che “in caso di squalifica per doping, la riduzione della Retribuzione, in alternativa all’azione di risoluzione del Contratto, può essere pari all’intera Retribuzione, fissa e variabile, dovuta per il periodo di durata della squalifica, con decorrenza dalla sospensione cautelare deliberata dagli organi di giustizia sportiva”.

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