Azione cautelare difensiva del preteso contraffattore del brevetto: un caso da manuale (Ord. Trib. Milano del 17.2.2014, R.G. 89649/2013)

(Articolo originariamente pubblicato su Diritto24)

Un soggetto può agire innanzi ai Tribunali italiani in via d’urgenza, con un’azione di accertamento negativo cautelare, allo scopo di prevenire o far cessare l’impiego di un brevetto da parte di un concorrente come mezzo per turbare la sua attività commerciale. E’ una possibilità oggi indirettamente riconosciuta dal Codice della proprietà industriale, all’art. 120 comma 6bis, a seguito della riforma del 2010 (ne avevamo già parlato qui), per la verità con riferimento a tutti i titoli di proprietà industriale e non solo ai brevetti. Tra gli specialisti, si qualifica spesso questo tipo di azione d’urgenza come “preventiva” o “in prevenzione”.

Il caso qui commentato è un perfetto esempio di uso (efficace) di questo strumento.
Un’azienda italiana operante nel settore dei polimeri ha visto alcuni suoi prodotti fatti segno di domande di blocco doganale basate sul brevetto europeo di una concorrente. Ha quindi proposto ricorso innanzi alla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano per chiedere che questa dichiarasse in via d’urgenza l’invalidità della frazione italiana del brevetto e, in ogni caso, la non interferenza dei prodotti in questione con il medesimo, vietando per l’effetto alla concorrente di assumere altre iniziative simili. In altre parole, la ricorrente ha chiesto che, in aggiunta all’accertamento cautelare, il Giudice emettesse un provvedimento inibitorio che espressamente vietasse alla titolare del brevetto di assumere altre iniziative ostili fondate su quello stesso titolo.

Sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio che ha avvalorato le ragioni della ricorrente, trovando il brevetto privo dei requisiti di validità e in ogni caso non violato dai suoi prodotti, il giudice del primo grado cautelare ha accolto il ricorso.
In sede di reclamo il Collegio, con l’ordinanza qui commentata, ha confermato in pieno il provvedimento di primo grado.

I giudici del Collegio hanno espressamente richiamato il disposto dell’art. 120 comma 6bis C.p.i. nel motivare che l’accertamento sommario dell’invalidità del brevetto contestato imponesse di dichiarare in via provvisoria la non contraffazione del brevetto.

Hanno poi ritenuto sussistere il pericolo di reiterazione di condotte “idonee a cagionare danni irreversibili e di difficile quantificazione”, confermando quindi l’ordine nei confronti della resistente di astenersi “dall’esercizio di iniziative volte a provocare blocchi doganali del detto prodotto della ricorrente, in quanto estrinsecantesi in forme di abuso del diritto”.

Naturalmente i giudici del procedimento ordinario sul merito della controversia, che risulta essere già in corso, potrebbero arrivare a conclusioni di segno opposto rispetto a quelle dei giudici della fase cautelare. Fino ad allora, però, il preteso contraffattore si è assicurato contro turbative del mercato provenienti dalla controparte.

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