Ancora sul telemarketing indesiderato: sanzione del Garante Privacy per 2 milioni di euro

Con un provvedimento dello scorso 11 aprile, il Garante per la protezione dei dati personali è tornato a pronunciarsi in materia di telemarketing indesiderato ed ha irrogato nei confronti di Vincall S.r.l., società che svolge servizi di telemarketing e teleselling per conto di diversi committenti, una sanzione esemplare per circa 2 milioni di euro.

Alla base della vicenda, un’operazione commerciale promossa da Edison Energia S.p.a. e attuata tramite la società Green Power S.p.a., sua agente di vendita, finalizzata alla ricerca di nuovi clienti interessati a sottoscrivere contratti di fornitura di energia e gas con la stessa Edison. In particolare, Green Power aveva incaricato la società Vincall di contattare telefonicamente potenziali clienti per verificarne la disponibilità a concludere contratti di fornitura con Edison. Vincall, a sua volta, aveva delegato tale attività alla società albanese Tele It che, tuttavia, contattava gli utenti utilizzando le numerazioni telefoniche contenute nelle proprie liste e, quindi, senza che la lista contatti fosse stata preventivamente fornita o validata dalle tre società coinvolte nell’attività promozionale (Edison, Green Power e Vincall). Una volta ottenuta la disponibilità degli utenti, Tele It trasmetteva i dati dei neoclienti a Vincall, che li ricontattava successivamente per chiedere conferma della volontà di concludere il contratto. In caso di riscontro positivo, Vincall provvedeva direttamente a compilare i moduli cartacei (sprovvisti di qualsiasi sottoscrizione del cliente), apponendo una sigla in calce. I contratti venivano così inviati a Green Power per il successivo inoltro a Edison.

Al termine dell’accertamento ispettivo svolto in seguito alle segnalazioni di numerosi utenti, il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza ha a contestato a Vincall la violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs 196/2003, o “Codice Privacy”) – applicabile ratione temporis alla fattispecie – per non aver reso agli interessati un’idonea informativa per i contatti telefonici attuati tramite il proprio call center e per non aver acquisito il consenso dagli interessati per la raccolta ed il trattamento dei dati a fini di marketing.

Vincall si è difesa sostenendo che il proprio ruolo si limitava ad una verifica della documentazione inoltratale da Tele It, mentre i contratti cartacei sarebbero stati compilati direttamente da quest’ultima, cui andavano di conseguenza addebitate le contestazioni. Tuttavia, al di là della poca chiarezza circa i modi e i tempi di tale trasmissione, il Garante ha osservato che la ricostruzione dei fatti proposta da Vincall confliggeva con il contenuto delle testimonianze acquisite durante l’accertamento ispettivo svolto dalla Guardia di Finanza e ha quindi concluso che l’obbligo di fornire un’informativa adeguata, nonché di acquisire un valido consenso per la raccolta ed il trattamento dei dati a fini di marketing, gravava in capo a Vincall. Vincall, infatti, nell’ambito dell’attività di sua competenza (ovvero nel ricontattare i clienti per ottenere conferma dell’adesione), aveva operato in assenza di specifiche designazioni a responsabile del trattamento, agendo così come autonomo titolare del trattamento che avrebbe dovuto acquisire il consenso scritto degli interessati – circostanza tuttavia non verificatasi. Inoltre, il quadro fattuale emerso dalle indagini ha dimostrato chiaramente che i neoclienti non avevano avuto alcuna possibilità di acquisire l’informativa né tramite i moduli cartacei (che non venivano somministrati), né tramite comunicazione telefonica.

L’esemplare sanzione irrogata dal Garante ha dunque trovato fondamento nella particolare gravità del fatto, rispetto a cui l’Autorità stessa ha osservato che “le condotte risultano essere state poste in essere in un quadro di marcato disinteresse della complessiva normativa in materia di protezione dei dati personali e di superficiale sottovalutazione delle gravi implicazioni derivanti dall’utilizzo di forme di acquisizione della clientela improntate all’informalità e alla unilaterale semplificazione del quadro degli adempimenti formali prescritti dalla normativa”.

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