Anche l’aceto tedesco può essere contraddistinto dalla denominazione «balsamico»

Con la Sentenza del 4 Dicembre 2019, causa C-432/18 , la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla questione pregiudiziale sollevata dal Bundesgerichtshof (la Corte Federale di Giustizia tedesca) relativamente all’interpretazione e applicazione dell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)], chiarendo entro quali limiti possa essere accordata tutela alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena», con particolare riferimento all’utilizzo dei termini «aceto» e «balsamico».

La decisione della Corte ha avuto origine dalla controversia insorta tra il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena – associazione che tutela i produttori dell’aceto balsamico – e la Balema GmbH, società tedesca di produzione e commercializzazione di prodotti a base di aceto, ottenuto dai vini della regione del Baden. In particolare, sulle etichette di alcuni prodotti commercializzati da Balema GmbH compare il termine «balsamico», incluso nelle diciture «Deutscher balsamico traditionell» ([aceto] balsamico tedesco tradizionale) e «1. Deutsches Essig‑Brauhaus, Premium, 1868, Balsamico, Rezeptur No. 3» (1° acetificio tedesco, Premium, 1868, Balsamico, Ricetta n. 3). Per tale motivo, Il Consorzio ha intimato, mediante una lettera di diffida, alla Balema GmbH di cessare l’utilizzo del termine «balsamico» per contraddistinguere i propri prodotti, sostenendo che esso fosse pregiudizievole per l’Indicazione geografica protetta (IGP) «Aceto Balsamico di Modena». La società tedesca, in risposta, ha promosso un giudizio dinanzi al Tribunale tedesco al fine di far dichiarare la sussistenza del proprio diritto di utilizzare il termine in parola sulle proprie etichette. In seguito al rigetto della domanda, la Balema GmbH ha proposto appello e i Giudici di secondo grado hanno accolto le doglianze della Società. Il Consorzio ha quindi impugnato la sentenza dinanzi alla Corte Federale di Giustizia.

La Corte Federale ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla CGUE una questione pregiudiziale al fine di verificare se la tutela prevista dall’art. 1 del Regolamento (CE) n. 583/2009 abbia ad oggetto unicamente la denominazione «Aceto balsamico di Modena» intesa nella sua globalità ovvero si estenda anche all’utilizzo dei singoli termini non geografici in essa contenuti, quali «aceto» e «balsamico».

In risposta a tale quesito, la CGUE ha preliminarmente osservato come, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento n. 583/2009, in combinato disposto con il considerando (11) e con il relativo allegato I, la registrazione della IGP in parola e la sua conseguente protezione abbiano ad oggetto la denominazione «Aceto Balsamico di Modena (IGP)» considerata nel suo complesso. Di conseguenza, la protezione riconosciuta a tale denominazione non può estendersi ai singoli termini non geografici in essa contenuti. Tale assunto è rafforzato dal fatto che – così come indicato nel considerando (8) del Regolamento n.583/2009 – «la denominazione “Aceto Balsamico di Modena” gode di fama indiscussa sia sul mercato nazionale che su quelli esteri e che, quindi, tale denominazione composta, in quanto tale, soddisfa alla condizione inerente ad una reputazione specifica del prodotto corrispondente a quest’ultima». Inoltre, prosegue la Corte, si evince dal considerando (10) che «I singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico comunitario».

In secondo luogo, in relazione alla natura dei termini non geografici in questione, la CGUE ha constatato che, da un lato, è pacifico che il termine «aceto» sia di uso comune, mentre, dall’altro lato, l’aggettivo «balsamico», traduzione in italiano di balsamique, non ha alcuna connotazione geografica, ma è solamente idoneo a contraddistinguere un aceto caratterizzato da un gusto agrodolce. Si tratterebbe perciò di un «termine comune» che, ai sensi della Giurisprudenza dell’UE (sentenza del 9 giugno 1998, Chiciak e Fol, C‑129/97 e C‑130/97) non è suscettibile di autonoma protezione.

Infine, la CGUE – in conformità alle conclusioni dell’Avvocato Generale – ha sottolineato che una tale interpretazione della portata della protezione riconosciuta all’IGP «Aceto Balsamico di Modena» è confermata dall’analisi delle registrazioni di due Denominazioni di Origine Protetta (DOP), in particolare le DOP «Aceto balsamico tradizionale di Modena» e «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», dalle quali si deduce che «l’uso nel testo di tali DOP dei termini “aceto” e “balsamico” nonché l’uso delle loro combinazioni e traduzioni» non è idoneo a pregiudicare la protezione conferita all’IGP in parola e costituisce un ulteriore elemento di conferma dell’assunto in base al quale è solo la denominazione completa «Aceto balsamico di Modena» ad essere tutelata.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ha quindi affermato che l’art. 1 del Regolamento n. 583/2009 «deve essere interpretato nel senso che la protezione della denominazione “Aceto balsamico di Modena” non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa».

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